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tesrot.gifNorme Giuridiche - Le Norme

La Legge 56/89. Ordinamento della professione di psicologo

ATTENZIONE: a seguito del DPR 221/05, alcuni articoli della L.56/89

sono stati abrogati (gli articoli abrogati sono in rosso) o modificati.

Con la L. 31/08 l'Ordine degli psicologi è passato sotto la tutela del

Ministero della Salute.

LEGGE n.56 del 18 febbraio 1989.

Ordinamento della professione di psicologo - La Camera dei Deputati e il

Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e

di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione

e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al

gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività

di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell’attività di psicologo.

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito

l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto

nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della

Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in

possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un

tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della

pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica.

1. L'esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica

formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea

in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione

almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento

in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o

presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del

citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza

esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono

tenuti alla reciproca informazione (2).

Articolo 4. Istituzione dell'albo.

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622

del codice penale.

Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli psicologi.

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato

a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a

livello provinciale.

Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale

dell'ordine.

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille

unita e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province

diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può

essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito

il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si

applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli

regionali o provinciali dell'ordine.

Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione all'albo.

1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a) essere cittadino italiano o

cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste

trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate

in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione; c)

essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione; d) avere

la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare

di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese

nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Articolo 8. modalità di iscrizione all'albo.

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al

consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento

attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7,

nonché_ le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di

concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per

le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito

l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione

con la relativa motivazione.

Articolo 9. Iscrizione.

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente

articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro

ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro,

redigendo apposito verbale.

Articolo 10. anzianità di iscrizione nell'albo.

1. L’anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa

deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della

deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di

iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di

nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la

relativa indicazione.

Articolo 11. Cancellazione dall'albo.

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su ;richiesta del

pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di

rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in

situazione di incompatibilità; c) quando sia ;venuto a mancare uno dei

requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di

trasferimento della residenza ;all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale

requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver

sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto

dalla lettera a) del comma 1.

Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

1. [Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette

membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di

quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I

componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli

articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della

proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte

consecutive].

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti

attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il

presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce

eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla

ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio

mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale

dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi

e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo

professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua

revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia

dell'albo e degli aggiornamenti annuali al

procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio

dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e

nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h)

vigila per la tutela ;del titolo professionale e svolge le attività dirette a

impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti

disciplinari ai sensi dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti per la

riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia

di imposte dirette.

Ministro della Salute, nonché al

Articolo 13. Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o

provinciale dell'ordine.

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni

conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Articolo 14. Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni

sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando

sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo

degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è

redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da

entrambi.

Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o

provinciale dell'ordine.

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle

domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono

notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica

competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la comunicazione

avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede

del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza

dell'interessato.

Articolo 16. Scioglimento del consiglio regionale o provinciale

dell'ordine.

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato

all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono

altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta

scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono

esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta

giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per

l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario

sono disposti con decreto del

trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un

comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con

funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Ministro della Salute, da emanarsi entro

Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o

provinciale dell'ordine ed in materia elettorale.

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali

possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per

territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il

tribunale stesso.

Articolo 18. Termini per la presentazione dei ricorsi.

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla

proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui

all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di

consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato. 2. Contro la sentenza

del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con

l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al

tribunale.

Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei

trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è

fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del

nuovo consiglio.

3. [Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito

nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio

stesso.]

4. [L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta

raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici

giorni prima della data fissata per la prima convocazione.]

5. [L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale

dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio

e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.]

6. [La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla

prima.]

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità

personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero

mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al

presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale

appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli

elettori.

10. [E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla

segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa

pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in

busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal

sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di

votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l’integrità,

apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa

apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.]

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per

non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione,

qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla

seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato

almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine è costituito in

un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna

durante le operazioni elettorali.

Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.

1. [Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il

commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il

presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.]

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le

funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un

consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti

dell'ufficio elettorale.

Articolo 22. Votazione.

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un

unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del

consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con

l'indicazione della convocazione cui si riferiscono,

immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno

da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a ;quello degli aventi

diritto al voto.

2. [L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà

di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.]

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono

sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero

di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.

Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove

elezioni.

Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

1.Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine

regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e

provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti

mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale

dell'ordine, al Ministro della Salute, nonché al procuratore della Repubblica

del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

- Cariche.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro

venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti

del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per

l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per

età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un

segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed

al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo

25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la

presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice

presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per

età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il

presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare,

l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare

e, negli altri casi, il voto del presidente.

Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale

dell'ordine.

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano

un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o

provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al

consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al

Salute

16.

Ministro della, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo

Articolo 26. Sanzioni disciplinari.

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza

nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non

conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravita del

fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale

dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b)

censura; c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non

superiore ad un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione

dall'esercizio professionale previsti dal codice penale,

comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre

due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la

sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con

provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto

dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza

passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a

due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato può, a domanda,

essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la

riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato

può ricorrere a norma dell'articolo 17.

Articolo 27. Procedimento disciplinare.

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento

disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica

competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica

all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine

che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine

per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al

procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3

avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella

sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza

dell'interessato.

Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine.

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli

regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e

di quelli di cui al precedente articolo 6.

[Esso dura in carica tre anni.]

2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed

un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni

conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a)

emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b)

provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il

patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione

annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed

aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo

sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza

delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle

questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti

dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono

richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria

iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la

formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali

degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso

delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di

concerto con il Ministro della sanità; h) determina i contributi annuali da

corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché_ le tasse per il rilascio dei

certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse

debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una

regolare gestione dell'ordine.

Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

1. [Il Ministro di grazia e giustizia] Il Ministro della Salute esercita l'alta

vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi. (L. 31/2008)

Articolo 30. Equipollenza di titoli.

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono

partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti

presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del

Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario

nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,

anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con

la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e

provinciali dell'ordine.

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale

dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla

pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede

alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a

norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della

sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma

1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine,

attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a

nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un

segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b)

e d) dell'articolo7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta

giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31: a) ai professori

ordinari, straordinari, associati,

fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline

psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza

scientifica anche sul piano internazionale nonché_ ai ricercatori e assistenti

universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o

abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in

materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di

laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un

posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio

attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea

e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito

delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette

anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di

collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni

pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni

nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico

a livello nazionale o internazionale.

Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato.

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di

esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che

ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in

materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b)

coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i

laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi

rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero

di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti

posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti

presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del

Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario

nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,

anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con

la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che

documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma

oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse

dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di

attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente

riconosciuta dall’università, nonché_ i laureati che documentino di avere

esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti idonei a

ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per

il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di

specializzazione.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il

conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento

dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di

specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e

che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che

forma oggetto della professione di psicologo.

Articolo 35. Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio

dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine

degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,

laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità,

di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia,

documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei

tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,

documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione

psicoterapeutica (2/cost).

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento

del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente

legge.

Articolo 36. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a

carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia

e giustizia.


Data creazione : 19/12/2009 : 16:40
Ultima modifica : 20/01/2010 : 23:51
Categoria : Norme Giuridiche
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